INPS, CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ INDUSTRIALE: dal 30 novembre al 10 dicembre le domande per la riduzione dei contributi del 35% per le imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà industriale.
BENEFICIARI: 1) imprese che al 30 novembre di ogni anno di riferimento abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi della legge n. 863/84 o del dlgs n. 148/2015;
2) imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.
I CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ: sono accordi, stipulati tra l’azienda e le rappresentanze sindacali, aventi ad oggetto la diminuzione dell’orario di lavoro al fine di:
1) mantenere l’occupazione in caso di crisi aziendale e quindi evitare la riduzione del personale (contratti di solidarietà difensivi);
2) favorire nuove assunzioni attraverso una contestuale e programmata riduzione dell’orario di lavoro e della retribuzione (contratti di solidarietà espansivi).
TIPOLOGIE DI CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ:
1. TIPO A – contratti di solidarietà per le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di CIGS;
2. TIPO B – contratti di solidarietà per le aziende non rientranti nel regime di CIGS e per le aziende artigiane.
SGRAVIO CONTRIBUTIVO: la riduzione contributiva è riconosciuta per l’intera durata del contratto di solidarietà, nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.
OGGETTO DELLA DOMANDA: la domanda ha per oggetto lo sgravio contributivo per l’intero periodo di solidarietà previsto nell’accordo e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, in relazione alla singola unità produttiva aziendale interessata dal medesimo contratto.
DOMANDE: la decontribuzione per l’anno 2021 può essere richiesta dal 30 novembre al 10 dicembre attraverso l’applicativo web “sgravicdsonline”.